FIGLI E AFFIDAMENTO

Affidamento condiviso e Riforma Cartabia: l'ascolto del minore

La Riforma Cartabia ha rafforzato il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Esaminiamo le ricadute pratiche.

Avv. Teresa Lo Torto Founder · Cassazionista 15 gennaio 2026 9 min di lettura

La Riforma Cartabia ha rafforzato il diritto del minore a essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano. Esaminiamo le ricadute pratiche.

Per decenni, i Tribunali della famiglia hanno trattato l’ascolto del minore come un passaggio discrezionale, disposto quando il giudice lo riteneva utile e omesso quando il caso appariva di agevole definizione. Il D.Lgs. 149/2022, comunemente noto come Riforma Cartabia, ha modificato tale impostazione: l’ascolto del minore è oggi un elemento strutturale di ogni procedimento che incida sulla sua vita e la sua omissione deve essere espressamente motivata. Per i genitori internazionali residenti a Milano o in altre città italiane, comprendere il funzionamento di tale regola è essenziale, perché la voce del minore può incidere in modo determinante sulle decisioni in materia di affidamento, collocamento e trasferimento.

Il quadro normativo

Il diritto del minore ad essere ascoltato nei procedimenti che lo riguardano non è una novità introdotta dal solo diritto italiano. Esso deriva da un complesso di fonti stratificate, che muove dall’art. 12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo del 1989 e prosegue con la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei minori, sottoscritta a Strasburgo nel 1996 e ratificata dall’Italia nel 2003. Entrambi gli strumenti configurano l’ascolto come il riconoscimento della soggettività giuridica del minore nel procedimento, e non come l’audizione di un testimone su fatti. Il minore parla perché la decisione lo riguarda, non perché sia depositario di informazioni probatorie.

Il diritto interno italiano ha recepito tale principio attraverso gli articoli 315-bis e 336-bis c.c. e, sul versante processuale, attraverso gli articoli 337-octies c.c. e 473-bis.4 c.p.c. come riformulati dalla Riforma Cartabia. La Cassazione, più di recente con la sentenza n. 7891 del 17 marzo 2025, ha ribadito che l’ascolto è un dovere procedimentale la cui violazione può inficiare il provvedimento sull’affidamento e sulle modalità di visita.

In termini operativi, ciò significa che ogni magistrato che tratti separazione, divorzio, affidamento, responsabilità genitoriale o trasferimento internazionale che coinvolga un minore capace di discernimento deve procedere all’ascolto prima di decidere, salvo che ricorra una delle ipotesi di esclusione tassativamente previste.

Le novità del D.Lgs. 149/2022

Prima della Riforma Cartabia, l’ascolto del minore era disciplinato da un mosaico di norme distribuite fra diversi riti, con il risultato che tempi, formati e regime di riservatezza variavano sensibilmente da Tribunale a Tribunale. Il D.Lgs. 149/2022 ha ricomposto la materia all’interno del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, in vigore dal 28 febbraio 2023, definendo un protocollo più chiaro.

Tre novità si segnalano in particolare. In primo luogo, l’ascolto è oggi espressamente obbligatorio a partire dai dodici anni e, al di sotto di tale soglia, ogniqualvolta il giudice ravvisi la capacità di discernimento del minore. Il giudice che decide di non procedere all’ascolto deve fornirne specifica motivazione: un generico richiamo alla tenera età non è più sufficiente. In secondo luogo, la riforma ha rafforzato le garanzie procedimentali: l’ascolto deve svolgersi in condizioni idonee all’età e alla maturità del minore, in un ambiente a misura di bambino, e il minore deve essere preventivamente informato dell’oggetto, della finalità e dei possibili esiti del colloquio. In terzo luogo, il ruolo del curatore speciale del minore, figura processuale deputata alla tutela dei suoi interessi, è stato generalizzato ogni qualvolta sussista un potenziale conflitto di interessi con i genitori.

Una conseguenza pratica ulteriore riguarda la documentazione dell’ascolto. La riforma ha codificato l’utilizzo della registrazione audiovisiva, ove opportuna, e ha chiarito che i genitori e i loro difensori hanno diritto di conoscere il contenuto sostanziale di quanto dichiarato dal minore, mentre la trascrizione verbatim può essere schermata per preservare la sicurezza emotiva del bambino. Tale equilibrio fra trasparenza e protezione è una cifra distintiva del nuovo assetto.

Applicazione pratica

Nella prassi quotidiana del Tribunale di Milano e delle altre Sezioni Famiglia lombarde, l’ascolto è normalmente fissato in esito alla prima comparizione delle parti, una volta che il perimetro processuale è stato definito e il giudice ha un quadro chiaro degli aspetti contesi. Il colloquio si svolge di regola in una stanza dedicata, alla presenza del giudice e, ove utile, di uno psicologo nominato come CTU. I genitori e i loro difensori non assistono al colloquio, ma i difensori possono depositare preventivamente un elenco di temi che vorrebbero il giudice esplorasse.

La Riforma Cartabia non ha trasformato il minore in arbitro del conflitto genitoriale. Il giudice ascolta, registra le opinioni manifestate e le valuta alla luce dell’età, della maturità e del grado di autonomia del minore, ma la decisione sull’affidamento, sul collocamento e sulle modalità di visita resta una valutazione giudiziale ancorata all’interesse del minore. La preferenza di un adolescente per uno dei genitori, per esempio, sarà rilevante ma non risolutiva, soprattutto quando il giudice colga segnali di suggestione o di pressione. Al contrario, un’obiezione chiaramente espressa e ben fondata rispetto ad un assetto proposto, come un trasferimento internazionale, può risultare decisiva.

Per le famiglie internazionali, due rilievi pratici meritano attenzione. L’ascolto si svolge in lingua italiana, con l’assistenza di un interprete ove il minore sia più a proprio agio in altra lingua; la scelta dell’interprete è effettuata dal Tribunale e non dai genitori, proprio per preservare la libertà di espressione del minore. E il contenuto dell’ascolto, una volta processato dal giudice, può accompagnare il fascicolo nei procedimenti transfrontalieri ai sensi del Regolamento UE 2019/1111 (Bruxelles II ter), sicché quanto dichiarato a Milano può produrre effetti diretti in procedimenti paralleli o successivi all’estero.

Lo Studio Legale Alessandri & Lo Torto assiste regolarmente famiglie italiane e straniere nell’applicazione delle nuove regole sull’ascolto del minore, sia in giudizi contenziosi di affidamento sia in materie transfrontaliere trattate dalle sedi di Milano, Roma e Venezia, con particolare attenzione alla preparazione dei genitori all’ascolto stesso, più che al contesto che lo circonda.

  1. Legge 2022
    D.Lgs. 149/2022 — Riforma Cartabia
  2. Sentenza 2025
    Cass. Civ., Sez. I, 17 marzo 2025 n. 7891
  3. Riferimento 1996
    Convenzione di Strasburgo 1996

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AUTORE

Avv. Teresa Lo Torto

Avvocato dal 1994, ha avviato attività autonoma nel 1997. Nel 2008 ha conseguito summa cum laude la licenza in diritto canonico e ha frequentato lo Studio Rotale a Roma. Cassazionista dal 2016, è componente di consigli amministrativi di enti non profit.

  • Cassazionista dal 2016
  • Iscritta all'Ordine di Venezia
  • Licenza in Diritto Canonico (2008)
  • 25+ anni di esperienza

Nota informativa

Le informazioni contenute in questo articolo hanno valore divulgativo e non costituiscono parere legale. Per ogni caso specifico è necessaria una valutazione personalizzata da parte di un avvocato. Lo Studio non risponde di decisioni assunte sulla base del solo contenuto qui esposto.

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