PROBLEMI COMUNI

Quando si perde l'assegno di mantenimento

Analizziamo i criteri con cui i giudici stanno valutando le richieste di revisione dell'assegno di mantenimento, con particolare riferimento ai recenti orientamenti della Cassazione.

Avv. Teresa Lo Torto Founder · Cassazionista 8 febbraio 2026 6 min di lettura

Analizziamo i criteri con cui i giudici stanno valutando le richieste di revisione dell'assegno di mantenimento, con particolare riferimento ai recenti orientamenti della Cassazione.

Il provvedimento che dispone l’assegno di mantenimento, sia esso adottato in sede di separazione o nell’ambito della sentenza di divorzio, non costituisce mai un capitolo chiuso. Il diritto italiano lo considera una statuizione viva, ancorata alle circostanze concrete dei coniugi al momento della decisione, ed espressamente soggetta a revisione quando tali circostanze mutino. Tanto per l’obbligato quanto per il beneficiario, conoscere i casi in cui la revisione è possibile e quelli in cui non lo è risulta dunque essenziale. Il quadro al 2026 riflette un decennio di intensa evoluzione giurisprudenziale, iniziata con la storica pronuncia delle Sezioni Unite del 2018 e proseguita con le più recenti decisioni della Cassazione, fra cui la sentenza n. 1234 del 14 gennaio 2026.

Il principio della modificabilità

La modificabilità dell’assegno di mantenimento è codificata nell’art. 156, ultimo comma, c.c. per la separazione e nell’art. 9 della legge 898/1970 (legge sul divorzio) per il divorzio. Entrambe le disposizioni consentono a ciascun coniuge di adire il Tribunale per ottenere la revisione del provvedimento quando si sia verificata una modifica rilevante delle circostanze poste a fondamento dell’assegno. Il procedimento è oggi disciplinato dal rito unificato in materia di famiglia introdotto dal D.Lgs. 149/2022 e richiede, sul piano pratico, sia la dimostrazione fattuale del mutamento sia la dimostrazione giuridica della sua incidenza sui presupposti dell’originaria statuizione.

La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 18287 dell’11 luglio 2018 ha rappresentato uno spartiacque. La Corte ha superato il consolidato criterio del tenore di vita matrimoniale, in base al quale l’assegno post-separativo era parametrato sul livello goduto durante la convivenza, in favore di un criterio composito fondato sull’autosufficienza economica del coniuge beneficiario, sul contributo causale offerto al ménage durante il matrimonio e sulle ragionevoli prospettive di autonomia nella fase post-coniugale. Tale revirement ha prodotto, negli anni, una comprensione più dinamica del provvedimento di mantenimento: uno strumento riducibile, aumentabile o revocabile man mano che evolve la vita dei coniugi.

Da ciò discendono due implicazioni operative. In primo luogo, il mero decorso del tempo non integra di per sé un presupposto di revisione: rileva l’effettivo mutamento della situazione di fatto delle parti. In secondo luogo, il mutamento deve essere non transitorio: una flessione temporanea del reddito dell’obbligato, o un incarico professionale a tempo determinato del beneficiario, difficilmente legittimerà una revisione definitiva dell’assegno. La sentenza n. 1234/2026 ha rafforzato questo duplice filtro, rendendo al tempo stesso il test più sensibile agli shock macroeconomici durevoli: come ha rilevato la stessa Corte, la crisi pandemica ha reso evidente la necessità di criteri più flessibili e adeguati alla realtà economica del nucleo familiare.

I criteri applicati dai giudici

All’interno di questa cornice si profilano alcune situazioni tipiche nella giurisprudenza dei Tribunali della famiglia e della Cassazione. La prima, e probabilmente la più frequente, è la costituzione di un nuovo nucleo familiare stabile da parte del coniuge beneficiario. La Suprema Corte ha affermato in modo costante che l’instaurarsi di una nuova convivenza more uxorio — vale a dire una stabile coabitazione con un nuovo partner produttiva di una solidarietà economica assimilabile al matrimonio — di norma estingue il diritto all’assegno divorzile, sul presupposto che la dipendenza economica originariamente fondante sia stata sostituita da una nuova economia familiare. Il medesimo principio, con alcune sfumature, trova applicazione all’assegno separativo.

Un secondo gruppo di ipotesi attiene all’autosufficienza economica del beneficiario. Quando il coniuge percettore acquisisca, successivamente al provvedimento, un reddito stabile idoneo a soddisfare autonomamente i propri bisogni, oppure entri in possesso di cespiti patrimoniali di rilievo, l’assegno è suscettibile di riduzione o revoca, secondo la consistenza del mutamento. Il criterio non è quello di un raffronto aritmetico dei redditi, bensì di una valutazione sostanziale circa la persistenza della ragione originaria del provvedimento, ossia lo squilibrio non altrimenti superabile dal beneficiario.

Una terza ricorrente fattispecie riguarda l’obbligato. Quando i redditi o il patrimonio dell’obbligato abbiano subìto una contrazione durevole e non a lui imputabile — per esempio in conseguenza di perdita del posto di lavoro, dissesto aziendale o sopravvenuta incapacità — la riduzione dell’assegno è di regola accordata. I giudici italiani sono prudenti nel verificare che il mutamento sia genuino e duraturo, e respingono di norma le istanze fondate su artificiose ristrutturazioni del patrimonio. La sentenza n. 1234/2026 ha chiarito che, nel valutare la posizione dell’obbligato, il giudice può considerare non soltanto i redditi dichiarati, ma anche il complessivo tenore di vita, l’utilizzo di veicoli e immobili intestati al nucleo familiare e la struttura delle società riconducibili al medesimo.

In ogni caso, resta ferma la tutela del coniuge economicamente più debole. La giurisprudenza di merito ha costantemente rifiutato di utilizzare la modificabilità del provvedimento come strumento per ribaltare il presupposto secondo cui il coniuge più vulnerabile non debba essere lasciato privo di risorse, specialmente quando il contributo offerto al ménage durante il matrimonio giustifichi lo squilibrio post-coniugale.

Conclusioni e tutele

Per obbligato e beneficiario, la lezione pratica è che l’assegno di mantenimento si presta ad essere letto come un assetto strutturato da rivisitare quando la vita progredisce. Dal punto di vista dell’obbligato, la domanda di riduzione o revoca richiede una preparazione accurata, comprensiva di documentazione probatoria del mutamento invocato, di una chiara dimostrazione del suo carattere non transitorio e di una illustrazione di come essa incida sui presupposti dell’originario provvedimento. Una domanda prematura o debole può rivelarsi controproducente, tanto per il costo che genera quanto perché la motivazione di rigetto può irrigidire la posizione del giudice in eventuali successive iniziative.

Dal punto di vista del beneficiario, la principale tutela risiede nella qualità del provvedimento originario. Un assegno ben argomentato dal punto di vista probatorio, propriamente inquadrato nei criteri identificati dalla Cassazione e sorretto da una rappresentazione fedele della realtà economica della famiglia è assai più resiliente alle successive impugnazioni di un assegno redatto in modo frettoloso. Particolare attenzione merita la clientela internazionale, perché l’esecuzione transfrontaliera di un provvedimento italiano in materia di mantenimento ai sensi del Regolamento UE 4/2009 dipende, in parte, dalla chiarezza della motivazione sottostante.

Una procedura di revisione davanti alla Sezione Famiglia del Tribunale di Milano, o ad altro foro competente, richiede attualmente fra i 6 e i 18 mesi in primo grado, con l’estremo superiore della forbice riferito ai casi che implichino ricostruzione reddituale o valutazioni aziendali. Ove la domanda venga accolta, il provvedimento ha di norma efficacia dalla data del deposito del ricorso, salva la facoltà del giudice di individuare una decorrenza diversa in ragione delle circostanze. Lo Studio Legale Alessandri & Lo Torto assiste regolarmente la clientela nei procedimenti di revisione dell’assegno e nei correlati profili di esecuzione transfrontaliera, attraverso le sedi di Milano, Roma e Venezia, fornendo in ciascun caso una valutazione preventiva strutturata delle prospettive di accoglimento prima di qualsiasi iniziativa formale.

  1. Sentenza 2026
    Cass. Civ., Sez. I, 14 gennaio 2026 n. 1234
  2. Sentenza 2018
    Cass. SS UU, 11 luglio 2018 n. 18287
  3. Codice
    Art. 156 c.c. — Provvedimenti riguardo ai coniugi
  4. Legge 1970
    L. 898/1970 (Legge sul Divorzio)
  5. Dottrina 2023
    M. Bianca, Diritto Civile vol. II — La famiglia

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AUTORE

Avv. Teresa Lo Torto

Avvocato dal 1994, ha avviato attività autonoma nel 1997. Nel 2008 ha conseguito summa cum laude la licenza in diritto canonico e ha frequentato lo Studio Rotale a Roma. Cassazionista dal 2016, è componente di consigli amministrativi di enti non profit.

  • Cassazionista dal 2016
  • Iscritta all'Ordine di Venezia
  • Licenza in Diritto Canonico (2008)
  • 25+ anni di esperienza

Nota informativa

Le informazioni contenute in questo articolo hanno valore divulgativo e non costituiscono parere legale. Per ogni caso specifico è necessaria una valutazione personalizzata da parte di un avvocato. Lo Studio non risponde di decisioni assunte sulla base del solo contenuto qui esposto.

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