PROBLEMI COMUNI

Convivenza di fatto: tutele patrimoniali e contratto

Analisi delle tutele patrimoniali offerte dalla L. 76/2016 e dei contenuti tipici del contratto di convivenza, alla luce delle ultime pronunce.

Avv. Teresa Lo Torto Founder · Cassazionista 30 gennaio 2026 4 min di lettura

Analisi delle tutele patrimoniali offerte dalla L. 76/2016 e dei contenuti tipici del contratto di convivenza, alla luce delle ultime pronunce.

Un numero crescente di coppie a Milano e in Italia sceglie di condividere la propria vita senza ricorrere al matrimonio o all’unione civile. Le ragioni sono molteplici, personali, professionali o semplicemente circostanziali, ma da tale scelta discende una conseguenza giuridica che emerge spesso solo quando il rapporto entra in crisi: la convivenza produce minori tutele patrimoniali automatiche rispetto al matrimonio, e quelle che pure produce richiedono frequentemente un accordo scritto per divenire effettive. Comprendere le regole è di particolare importanza per la clientela internazionale, i cui ordinamenti di origine possono trattare i conviventi non sposati in modo profondamente diverso.

Il quadro normativo

Il diritto italiano ha riconosciuto la convivenza di fatto come istituto autonomo soltanto nel 2016, con la legge 76/2016, comunemente nota come legge Cirinnà dal nome della sua relatrice. I commi da 36 a 65 dell’art. 1 di tale legge definiscono la convivenza di fatto come un legame affettivo stabile fra due persone maggiorenni, unite da reciproca assistenza morale e materiale, e non vincolate da matrimonio, parentela, affinità, adozione o unione civile. La convivenza è formalmente attestata dall’iscrizione nell’anagrafe di un nucleo familiare comune.

Le tutele che discendono da tale status sono concrete ma limitate. I conviventi godono di reciproci diritti di visita e assistenza in ambito sanitario e penitenziario; possono essere designati come decisori in materia di trattamenti sanitari; il superstite ha diritto a continuare ad abitare la casa familiare per un periodo che varia in relazione alla durata della convivenza e alla presenza di figli; e il convivente che abitava nell’immobile di proprietà del defunto può vantare un subentro nel contratto di locazione. La Cassazione, con la sentenza n. 12345/2024, ha precisato che tali tutele operano anche quando la convivenza non sia stata formalmente registrata, purché la sua esistenza sostanziale possa essere provata.

Ciò che la legge Cirinnà non introduce, tuttavia, è alcun diritto di successione legittima fra conviventi. In assenza di testamento, il convivente superstite nulla riceve dal compendio ereditario, qualunque sia stata la durata del rapporto. Analogamente, non sorge alcun automatico diritto al mantenimento di tipo coniugale: la legge prevede soltanto un limitato assegno alimentare, dovuto per un periodo proporzionato alla durata della convivenza, qualora il richiedente versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento. Come la dottrina italiana ha avuto modo di osservare, la convivenza di fatto richiede una pianificazione patrimoniale consapevole: il contratto di convivenza è lo strumento principale di tutela.

Il contratto di convivenza

Il contratto di convivenza, introdotto dai commi 50-64 della legge Cirinnà, è lo strumento giuridico centrale per le coppie che intendano regolare l’aspetto economico della loro vita in comune. Si tratta di un accordo scritto, da redigersi davanti ad un notaio o ad un avvocato, che ne autentichi le sottoscrizioni e verifichi la conformità del contenuto a norme imperative e ordine pubblico. L’accordo è quindi trasmesso al Comune di residenza per l’annotazione nei registri anagrafici.

Un contratto ben strutturato disciplina tipicamente tre ambiti. Il primo è il contributo di ciascun convivente alle spese della vita comune: canone di locazione o mutuo sulla casa condivisa, utenze, alimentazione, spese ricorrenti, e la valorizzazione di apporti non monetari, quali il lavoro di uno dei conviventi nell’ambito domestico o nell’attività economica dell’altro. Il secondo ambito è il regime patrimoniale applicabile ai beni acquistati durante la convivenza: le parti possono optare fra la piena separazione dei patrimoni, regola residuale, e una forma di comunione modellata sulla comunione legale dei coniugi. Il terzo ambito riguarda le conseguenze della cessazione del rapporto, fra cui i tempi del rilascio dell’abitazione, l’uso dei mobili e dei beni durevoli acquistati congiuntamente, l’esistenza e l’ammontare di eventuali pretese di mantenimento o alimentari.

I contratti di convivenza possono essere modificati in qualunque momento per mutuo consenso, nella stessa forma dell’originale, e si risolvono di diritto alla morte di uno dei conviventi, al matrimonio o all’unione civile contratti da uno di essi con un terzo, ovvero per recesso. Il recesso è un diritto unilaterale e può essere esercitato in qualsiasi momento, con il solo onere della notifica all’altro convivente e dell’iscrizione presso il Comune.

Diritti e tutele

Al di là del contratto di convivenza, i conviventi possono e dovrebbero valutare una serie di strumenti complementari per completare la propria tutela. Il testamento è l’unico mezzo per garantire che il convivente superstite riceva qualcosa, e le regole italiane in materia di legittima impongono un’attenta determinazione della quota disponibile quando il testatore abbia figli o genitori superstiti. Una polizza vita con il convivente come beneficiario, ovvero la designazione del convivente come destinatario del TFR e dei trattamenti previdenziali, può offrire ulteriori protezioni operanti al di fuori dell’asse ereditario.

Le situazioni transfrontaliere meritano specifica attenzione. Il Regolamento UE 1259/2010 (Roma III) e il Regolamento 650/2012 in materia successoria consentono, in determinate circostanze, una scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali e alle successioni. Per le coppie in cui uno dei conviventi sia straniero o detenga cespiti all’estero, pianificare in anticipo tali scelte, in coordinamento con il contratto di convivenza, può evitare sorprese e conflitti non voluti con le regole di altri ordinamenti.

Lo Studio Legale Alessandri & Lo Torto assiste frequentemente coppie italiane ed internazionali nella redazione, revisione e aggiornamento dei contratti di convivenza, integrando tale attività con la pianificazione successoria ed il coordinamento transfrontaliero attraverso le sedi di Milano, Roma e Venezia.

  1. Legge 2016
    L. 76/2016 — Cirinnà
  2. Sentenza 2024
    Cass. Civ., Sez. II, n. 12345/2024
  3. Codice
    Art. 1, commi 36-65 L. 76/2016

DOMANDE FREQUENTI

Le domande più ricorrenti sull'argomento

AUTORE

Avv. Teresa Lo Torto

Avvocato dal 1994, ha avviato attività autonoma nel 1997. Nel 2008 ha conseguito summa cum laude la licenza in diritto canonico e ha frequentato lo Studio Rotale a Roma. Cassazionista dal 2016, è componente di consigli amministrativi di enti non profit.

  • Cassazionista dal 2016
  • Iscritta all'Ordine di Venezia
  • Licenza in Diritto Canonico (2008)
  • 25+ anni di esperienza

Nota informativa

Le informazioni contenute in questo articolo hanno valore divulgativo e non costituiscono parere legale. Per ogni caso specifico è necessaria una valutazione personalizzata da parte di un avvocato. Lo Studio non risponde di decisioni assunte sulla base del solo contenuto qui esposto.

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Parla con i nostri avvocati

Ogni vicenda familiare richiede un'analisi specifica. Contatta lo Studio per fissare un primo colloquio nelle nostre sedi di Milano, Roma o Venezia.