Costi e tempi

Quanto costa un divorzio a Milano nel 2026

Le voci fisse sono poche e scritte nella legge; il compenso dell'avvocato si pattuisce, e la legge dice come si calcola quando manca l'accordo.

In sintesi

In tribunale, nel 2026, il contributo unificato è pari a 43 euro per il divorzio congiunto e a 98 euro per quello giudiziale. Fino al 31 dicembre 2026 gli atti del procedimento di divorzio in tribunale sono esenti da bollo, registro e ogni altra tassa. Il resto è il compenso dell'avvocato, che di regola si pattuisce per iscritto.

Il costo per il divorzio dipende dal tipo di procedura che si sceglie per ottenerlo: davanti al Comune, tramite la negoziazione assistita, presentando ricorso al tribunale su domanda congiunta o in via giudiziale. Ai costi della procedura si aggiunge poi il compenso dell’avvocato, che si concorda con il cliente; la legge fissa i parametri per quando l’accordo scritto manca. Per i costi di una separazione c’è un articolo a parte.

Le spese fissate dalla legge

Ricorrendo al tribunale si paga il contributo unificato, cioè la somma che si versa allo Stato per iscrivere la causa a ruolo. Per il 2026 il contributo è pari a 43 euro per il divorzio/separazione su domanda congiunta e di 98 euro per il divorzio/separazione giudiziale (art. 13 d.P.R. 115/2002). Lo paga chi deposita il ricorso, nel momento in cui lo deposita (art. 14 d.P.R. 115/2002). Se la sentenza di primo grado viene appellata, per il giudizio di impugnazione il contributo aumenta della metà.

Fino al 31 dicembre 2026 tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti del procedimento di divorzio sono esenti dall’imposta di bollo, da quella di registro e da ogni altra tassa (art. 19 l. 74/1987). Dal 1° gennaio 2027 l’art. 19 della l. 74/1987 è abrogato e da quella data l’esenzione andrà verificata in base alle norme nuove.

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La separazione e il divorzio in Comune

I coniugi possono divorziare con un accordo davanti al sindaco, come ufficiale dello stato civile, del Comune di residenza di uno dei due o di quello in cui è iscritto o trascritto l’atto di matrimonio (art. 12 d.l. 132/2014). Vale per il divorzio che segue una separazione. L’avvocato è facoltativo: ciascun coniuge può farsi assistere oppure no.

La strada del Comune è preclusa se ci sono figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, oppure figli economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Il Comune chiede un diritto fisso, che per legge non può superare l’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio (art. 12, comma 6, d.l. 132/2014).

La negoziazione assistita

Con la negoziazione assistita i coniugi cercano l’accordo fuori dal tribunale, ciascuno con il proprio avvocato: la legge ne vuole almeno uno per parte (art. 6 d.l. 132/2014). Anche questa strada vale per il divorzio che segue una separazione.

Quanto ai costi, qui conta il compenso di almeno due avvocati, uno per parte. Secondo i parametri ministeriali, se la negoziazione si chiude con un accordo, i compensi per le fasi di attivazione e di negoziazione aumentano del 30 per cento.

Nell’accordo i coniugi possono stabilire che l’assegno di divorzio sia pagato in un’unica soluzione. In quel caso sono gli avvocati a valutarne l’equità.

Il divorzio congiunto e quello giudiziale

Il divorzio congiunto si chiede con un ricorso che i coniugi presentano insieme al tribunale del luogo di residenza o di domicilio di uno dei due (art. 473-bis.51 c.p.c.). Il divorzio giudiziale si propone invece con il ricorso di uno solo dei coniugi (art. 473-bis.12 c.p.c.). Dei tempi del tribunale si occupa l’articolo sulla separazione a Milano.

Nel giudiziale c’è una voce in più. Con la sentenza che chiude il processo, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare le spese all’altra (art. 91 c.p.c.). Può però compensarle, in tutto o in parte, per esempio se c’è soccombenza reciproca, cioè se ciascuno ha perso su qualcosa (art. 92 c.p.c.). Se le parti si conciliano, le spese si intendono compensate, cioè ognuno paga il proprio avvocato, salvo un accordo diverso. Il giudice può anche escludere il rimborso delle spese che ritiene eccessive o superflue.

Il divorzio che segue una separazione si può chiedere quando la separazione è durata senza interruzioni almeno dodici mesi dall’udienza di comparizione dei coniugi, o sei mesi se è consensuale (art. 3 l. 898/1970). Se la separazione è stata fatta con la negoziazione assistita o in Comune, i sei mesi decorrono dalla data certificata nell’accordo di negoziazione o da quella dell’atto concluso in Comune.

Il compenso dell’avvocato

Il compenso si pattuisce fra avvocato e cliente, di regola per iscritto quando si conferisce l’incarico (art. 13 l. 247/2012). La pattuizione è libera: a tempo, in misura forfettaria, per singole fasi o per l’intera attività. È vietato il patto con cui l’avvocato prende come compenso una quota del bene oggetto della causa. L’avvocato deve comunicare per iscritto la prevedibile misura del costo, distinguendo fra oneri, spese e compenso. Deve anche rendere noto al cliente quanto è complesso l’incarico e dargli le informazioni utili sugli oneri prevedibili dall’inizio alla fine. Se sul compenso avvocato e cliente non trovano un accordo, ciascuno dei due può chiedere al consiglio dell’ordine un tentativo di conciliazione.

Quando il compenso non è stato fissato per iscritto, o quando lo liquida il giudice, valgono i parametri del d.m. 55/2014, modificato dal d.m. 147/2022. Si tiene conto del valore e della difficoltà dell’affare, dell’urgenza, dei risultati conseguiti, delle condizioni del cliente, del numero e della complessità delle questioni trattate. Il compenso si calcola per fasi: studio, introduzione del giudizio, istruttoria e decisione. La fase istruttoria viene conteggiata soltanto quando si svolge davvero.

Secondo i parametri, se un solo avvocato assiste ambedue i coniugi nel divorzio a istanza congiunta, il compenso aumenta del 30 per cento rispetto a quello per un solo assistito. Si aggiungono il rimborso delle spese documentate e una somma per le spese forfettarie del 15 per cento del compenso, dovuta anche quando il compenso è stato pattuito.

Come procedere

Parlare con un avvocato prima di muoversi è utile soprattutto se ci sono figli minori o non autosufficienti, oppure se l’accordo deve contenere trasferimenti di beni: in questi casi non si può ricorrere al Comune ma alla procedura di negoziazione assistita o al procedimento di fronte al tribunale, con spese diverse. In materia di separazione e divorzio lo Studio si occupa di separazione consensuale e giudiziale, divorzio, negoziazione assistita e modifica delle condizioni. Il primo colloquio serve a inquadrare il caso: racconti la situazione, lo Studio legge i documenti e dice quali strade sono percorribili e quali no. Alla fine del primo colloquio ricevi un preventivo scritto e decidi dopo, con i numeri davanti.

Se la tua situazione somiglia a questa, parliamone.

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Domande frequenti

Quanto costa il contributo unificato per il divorzio?

Dipende dalla strada. Nel 2026 è pari a 43 euro per il divorzio su domanda congiunta e a 98 euro per quello giudiziale (art. 13 d.P.R. 115/2002). Lo paga chi deposita il ricorso, al momento del deposito. Se la sentenza di primo grado viene appellata, per il giudizio di impugnazione il contributo aumenta della metà.

Devo pagare marche da bollo sugli atti del divorzio?

No, per il procedimento di divorzio in tribunale, fino al 31 dicembre 2026. Gli atti, i documenti e i provvedimenti del procedimento di divorzio sono esenti dall'imposta di bollo, da quella di registro e da ogni altra tassa (art. 19 l. 74/1987). Dal 1° gennaio 2027 quell'articolo è abrogato: chi divorzia da quella data deve verificare quale regola vale.

Mi sono già separato: per divorziare devo pagare di nuovo?

Sì. Il divorzio si può chiedere quando la separazione è durata almeno dodici mesi dall'udienza di comparizione, o sei mesi se è consensuale; se ti sei separato con la negoziazione assistita o in Comune, i sei mesi decorrono dalla data dell'accordo (art. 3 l. 898/1970). In tribunale chi deposita il ricorso di divorzio paga il contributo unificato; in Comune si paga il diritto fisso.

Il divorzio giudiziale costa più di quello congiunto?

Per le spese fisse sì: il contributo unificato è pari a 98 euro invece di 43. Il compenso dell'avvocato si calcola per fasi, e la fase istruttoria viene conteggiata soltanto quando si svolge davvero (d.m. 55/2014). Alla fine del giudiziale, poi, il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare le spese all'altra, ma in alcuni casi può compensarle in tutto o in parte.

Se non ho redditi, lo Stato può pagarmi l'avvocato?

Sì, per il divorzio in tribunale, se il tuo reddito non supera il limite di legge e le tue ragioni non risultano manifestamente infondate: è il patrocinio a spese dello Stato (art. 74 d.P.R. 115/2002). Il limite è aggiornato ogni due anni con decreto del Ministero della giustizia. Contano anche i redditi dei familiari conviventi, salvo eccezioni. Lo Studio non effettua attività di gratuito patrocinio.

Avv. Teresa Lo Torto

Avvocato dal 1994, ha avviato attività autonoma nel 1997. Nel 2008 ha conseguito summa cum laude la licenza in diritto canonico e ha frequentato lo Studio Rotale. Cassazionista dal 2016, è componente di consigli amministrativi di enti non profit.

Cassazionista dal 2016Iscritta all'Ordine di VeneziaLicenza in Diritto Canonico (2008)25+ anni di esperienza

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