Il c.d. “ divorzio breve ” disciplinato dalla L. 55/2015 ha previsto nel nostro ordinamento la possibilità di introdurre ricorso per divorzio decorsi sei mesi dalla proposizione di separazione consensuale ovvero dodici mesi se la separazione è stata introdotta giudizialmente. Questa riforma ha perciò ridotto drasticamente i tempi (prima, infatti, dovevano trascorrere tre anni) ed i termini decorrono dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel processo di separazione personale.
La separazione, in ogni caso, deve essersi “protratta ininterrottamente” e, l’eventuale interruzione, deve essere eccepita dalla parte convenuta.
Altra novità introdotta dalla riforma sul divorzio breve riguarda lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi. In precedenza avveniva con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, oggi invece, si verifica nel momento in cui il presidente del tribunale, all’udienza di comparizione, autorizza la coppia a vivere separata (per le separazioni giudiziali), o alla data di sottoscrizione del verbale di separazione omologato (per le separazioni consensuali). L’ordinanza con la quale il giudice concede l’autorizzazione ai coniugi a vivere separati viene inoltrata all’ufficiale dello stato civile competente affinché annoti lo scioglimento della comunione dei beni sull’atto di matrimonio.
I documenti da allegare al ricorso per ottenere il divorzio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio cattolico sono i seguenti:
- atto integrale di matrimonio,
- certificato attestante lo stato di famiglia di ambedue i coniugi,
- certificato di residenza di ambedue i coniugi,
- copia decreto di omologa o sentenza di separazione del Tribunale,
- dichiarazioni dei redditi di ambedue i coniugi.