E’ stata deposita il 10 maggio la sent. N.11504 che ha rivoluzionato il diritto di famiglia in tema di assegno divorzile.
La sez. I civile della Corte di Cassazione ha stabilito, in una causa di divorzio tra un ex ministro e la (ex) moglie imprenditrice, che l’ assegno divorzile non deve essere più calcolato in modo da garantire il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio ma sulla base del principio di “autosufficienza”.
Quest’ultima decisione, che ribadisce ulteriormente la sentenza n. 2546/2014 della stessa Corte, ha rivoluzionato anche la terminologia in materia, posto che ha fatto ricorso al concetto di “autoresponsabilità” e di “estinzione” del rapporto matrimoniale, per arrivare quindi a definire “persona singola” il coniuge sciolto dal vincolo matrimoniale, scioglimento che per l’appunto fa cessare tutti i doveri di cui all’art. 143 c.c..
Entrando nel merito della decisione i supremi giudici della I sezione civile hanno affermato che, in considerazione del cambiamento dei tempi, si deve “superare la concezione patrimonialistica del matrimonio inteso come ‘sistemazione definitiva’” perché è “ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di autoresponsabilità, nonché come luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. Si deve quindi ritenere che non sia configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale”.
Ai criteri stabiliti dall’ art.5 L.898/1970 per la quantificazione dell’ assegno divorzile , quali ad esempio la condizione e il reddito dei coniugi, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione, l’inadeguatezza dei mezzi economici/impossibilità oggettiva nel procurarseli, deve affiancarsi anche quello dell’autosufficienza economica che deve previamente essere stabilita, giusta la pronuncia dei giudici di legittimità, in base ai seguenti indici:
- il possesso di redditi di qualsiasi specie,
- Il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari,
- la capacità e le possibilità effettive di lavoro personale,
- la disponibilità di una casa di abitazione.
Questo nuovo criterio cambia dunque la natura dell’assegno divorzile che interviene solo in ipotesi di oggettiva non autosufficienza dell’ex coniuge ed oblitera il “tenore di vita” quale criterio cui rapportare il giudizio di adeguatezza dei mezzi economici del richiedente l’assegno.