Separazione e Divorzio

Assegno di Divorzio, Cassazione: Addio al “Tenore di Vita”

di 30 Settembre 2019 Maggio 27th, 2020 No Comments

Nel precedente articolo abbiamo visto le principali novità introdotte con la sentenza n. 11504/2017 della Corte di Cassazione. Vediamo ora come si articola l’iter volto all’accertamento del diritto dell’ assegno di divorzio, secondo quanto statuito dalla sentenza medesima.

L’accertamento deve articolarsi in due fasi distinte.

La prima di queste è volta ad accertare l’ ”an debeatur”, ovvero il diritto in astratto all’assegno.  Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale il giudice competente dovrà, nel rispetto del principio dell’ ”autoresponsabilità economica” degli ex coniugi considerati come singoli individui, verificare i presupposti per accordare l’assegno al coniuge richiedente e quindi:

– verificare la sussistenza dei presupposti di legge (i.e. la mancanza di “mezzi adeguati” o l’impossibilità “di procurarseli per ragioni oggettive”),

– in relazione al criterio di “indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, tenuto conto dei principali “indici” di cui si è trattato nell’articolo precedente.

Questi “indici” dovranno, tuttavia, essere apprezzati caso per caso, e tener conto per esempio:

– nell’ambito del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, degli oneri relativi (tasse ed imposte); –

– del costo della vita nel luogo di residenza del richiedente,

– con riguardo alla valutazione delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, della salute, dell’età, delle condizioni del mercato del lavoro dipendente o autonomo,

– della stabile disponibilità, in capo al coniuge richiedente, di una casa di abitazione.

Graverà sul coniuge richiedente l’onere della prova, fatto salvo il diritto dell’altro ad opporre eccezioni e prove contrarie, della mancanza degli adeguati mezzi o dei motivi oggettivi per poterseli procurare attraverso “tempestive, rituali e pertinenti” allegazioni e deduzioni.

La seconda fase, invece, è volta alla valutazione del “quantum debeatur” cioè alla determinazione in concreto della misura dell’assegno divorzile. Questa fase è subordinata all’esito positivo di quella precedente ed informata al principio della “solidarietà economica”, in base al quale il coniuge più abbiente, dal punto di vista economico, dovrà garantire all’altro un contributo per il suo mantenimento tenuto conto di tutti gli elementi indicati dalla norma (“(….) condizioni dei coniugi, (….) ragioni della decisione, (….) contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, (….) reddito di entrambi (….)”), “durata del matrimonio”.

© 2019 Studio Legale Lo Torto - Avvocato Divorzista e Matrimonialista Roma

Apri Chat
1
Contatto Immediato
Buongiorno,
sono l'avv. Teresa Lo Torto, se ha necessità di fissare un appuntamento sono qui a Sua completa disposizione.