Quando si parla di divorzio si pensa subito alle sorti dei beni acquistati in regime di comunione, tuttavia, ormai, sempre più frequentemente, si devono fare anche i conti con i debiti contratti durante il matrimonio.
La risposta alla domanda “chi paga?” dipende dal regime patrimoniale che si è scelto al momento del fatidico “SI”. Tenendo in dovuto conto che se non si è optato, espressamente, per la separazione dei beni, ex lege, si è in regime di comunione.
Separazione dei beni
Questo regime patrimoniale è individuato dall’art. 215 del Codice Civile che recita: “I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio”.
L’elemento qualificante è dato, evidentemente, dalla netta separazione dei patrimoni dei coniugi anche, e soprattutto, rispetto a quei beni che sono stati acquisiti in costanza di matrimonio.
Per quanto riguarda, specificatamente, la titolarità dei debiti potremmo fare una distinzione: tra debiti/obbligazioni personali e debiti/obbligazioni assunti “nell’interesse della famiglia” (e.g. il forno a microonde, il letto, la macchina familiare etc).
Tuttavia se si è optato per questo regime la differenza, di cui sopra, è più scolastica che altro poiché nell’un caso e nell’altro risponde il coniuge che ha assunto personalmente il debito/obbligazione.
Comunione dei beni
E’ disciplinata dagli artt. 177 e ss del Codice Civile, i beni che rientrano nella comunione sono:
- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Mentre sono esclusi i beni considerati “Personali”, ovvero:
- I beni di proprietà di un coniuge prima del matrimonio;
- I beni acquisiti, in costanza di matrimonio, attraverso donazione o successione;
- I beni di uso personale (e.g. la cravatta) o quelli strettamente necessari per lo svolgimento della propria professione/lavoro;
Se, quindi, ci si trova in questo regime patrimoniale vige la regola, sancita per via giurisprudenziale, secondo la quale “anche in regime di comunione legale, dei debiti personalmente accesi da un coniuge per soddisfare i bisogni della famiglia non risponde pure il coniuge di quest’ultimo. A tale principio va fatta eccezione, determinandosi così la responsabilità di entrambi, qualora il coniuge che ha contrattato con i terzi, abbia ricevuto esplicita o tacita procura, oppure qualora, in base al principio non della mera apparenza, ma dell’affidamento ragionevole dei terzi e della loro conseguente tutela, sia da ritenere per facta concludentia che il coniuge contraente abbia agito non soltanto in proprio, ma anche in nome del coniuge”( Cassazione Civile Sez. II del 7 luglio 1995 n. 7501).